Definizione data dalla norma indicata.
pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell’allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, in quanto oggetto di altri accordi internazionali
Fonte: reg-2024-09-18-2594 — art. 3 →