richiedente con esigenze di accoglienza particolari

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

una persona vulnerabile ai sensi dell’articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Fonte: dir-2013-06-26-33art. 2

il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Fonte: dir-2024-05-14-1346art. 2
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