Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una persona vulnerabile ai sensi dell’articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Fonte: dir-2013-06-26-33 — art. 2 →il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Fonte: dir-2024-05-14-1346 — art. 2 →