Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le documentazioni sulle cartolarizzazioni. Ai fini dell’articolo 10 del presente regolamento, i riferimenti a «repertorio di dati sulle negoziazioni» di cui agli articoli 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 vanno intesi come riferimenti a «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni».
Fonte: reg-2017-12-12-2402 — art. 2 →un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (36)
Fonte: reg-2022-12-14-2554 — art. 3 →