Definizione data dalla norma indicata.
quantitativi di gas naturale che un acquirente è tenuto ad acquistare e che un venditore è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura originale, esclusi i quantitativi derivanti da disposizioni contrattuali che prevedono modifiche quantitative ai quantitativi di base, ad esempio quantitativi arrotondati, quantitativi frazionari, quantitativi aggiuntivi, o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto, ad eccezione dei quantitativi di reintegro pagati prima del 17 giugno 2025
Fonte: reg-2026-01-26-261 — art. 2 →