Definizione data dalla norma indicata.
quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile.
Fonte: dpcm-2015-02-20-29 — art. 1 →