Definizione data dalla norma indicata.
il livello di rischio che la Commissione è disposta ad accettare per il conseguimento dei suoi obiettivi strategici. La propensione al rischio deve essere definita per tipo di rischio, a seconda dei casi, negli atti giuridici pertinenti, nel quadro di gestione dei rischi, nelle politiche e nei manuali interni e negli altri documenti che integrano gli atti giuridici pertinenti e la politica ad alto livello in materia di rischi e conformità
Fonte: dec-2025-02-21-369 — art. 2 →