Definizione data dalla norma indicata.
la fabbricazione di una serie di lotti dello stesso prodotto in sequenza in un determinato periodo di tempo, seguita dal rigoroso rispetto di misure di controllo prestabilite prima del passaggio a un altro prodotto. Nella produzione a campagna è possibile utilizzare la stessa attrezzatura per prodotti distinti, a condizione che siano applicate adeguate misure di controllo
Fonte: reg-2025-10-17-2154 — art. 2 →