Definizione data dalla norma indicata.
le attività di pesca: a) praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l’autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari
Fonte: reg-2008-07-29-1005 — art. 2 →