Definizione data dalla norma indicata.
il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato
Fonte: reg-2009-07-13-767 — art. 3 →