Definizione data dalla norma indicata.
i Paesi eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), sulla base delle soglie di reddito annuo pro capite fissate periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, oppure beneficiari di una specifica eccezione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione (cd. Small Island Economies Exception), e non eleggibili ai finanziamenti ordinari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo
Fonte: d-2001-04-04-185 — art. 2 →