Definizione data dalla norma indicata.
a) per tutte le piante specificate: qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell’Unione
Fonte: reg-2023-06-27-1310 — art. 1 →