organismo geneticamente modificato (ogm

Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (9), e che non è ottenuto mediante l’impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato I.B di tale direttiva

Fonte: reg-2007-06-28-834art. 2

un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione: 1) una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1

Fonte: dlgs-2003-07-08-224art. 3
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