Definizione data dalla norma indicata.
a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, oppure b) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive
Fonte: l-2003-02-14-34 — art. c-1 →