Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il trasferimento diretto, da un peschereccio a un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse alieutiche o prodotti derivati tenuti a bordo
Fonte: reg-2024-09-18-2594 — art. 3 →lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio
Fonte: reg-2010-12-15-1236 — art. 3 →