Definizione data dalla norma indicata.
la mancata adozione di un atto amministrativo di cui alla lettera g) da parte di un'istituzione o organo comunitario. 2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato: a) articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza)
Fonte: reg-2006-09-06-1367 — art. 2 →