Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 set 2006
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;
b)
«pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
c)
«istituzioni o organi comunitari»: le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal trattato o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.
d)
«informazioni ambientali»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
i)
lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;
ii)
fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);
iii)
le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
iv)
i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;
v)
le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui al punto iii);
vi)
lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);
e)
«piani e programmi in materia ambientale», i piani e i programmi:
i)
elaborati ed eventualmente adottati da un’istituzione o da un organo comunitario;
ii)
previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e
iii)
che contribuiscono o possono incidere significativamente sulla realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria stabiliti nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente o in successivi programmi d'azione generali in materia ambientale.
Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale.
La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni o organi comunitari o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;
f)
«diritto ambientale»: la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;
g)
«atto amministrativo»: qualsiasi provvedimento di portata individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un organo comunitari e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti;
h)
«omissione amministrativa»: la mancata adozione di un atto amministrativo di cui alla lettera g) da parte di un'istituzione o organo comunitario.
2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:
a)
articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);
b)
articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);
c)
articolo 195 (ricorsi al mediatore);
d)
articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1367:oj#art-2