offerte di prodotti sostitutive

Definizione data dalla norma indicata.

a) sono “essenzialmente equivalenti”, se non si osserva alcun cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione, o “equivalenti mediante adeguamento della qualità”, se è necessario un adeguamento della qualità per un determinato cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione

Fonte: reg-2007-11-14-1334art. 1
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