Definizione data dalla norma indicata.
a) sono “essenzialmente equivalenti”, se non si osserva alcun cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione, o “equivalenti mediante adeguamento della qualità”, se è necessario un adeguamento della qualità per un determinato cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione
Fonte: reg-2007-11-14-1334 — art. 1 →