Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2007
Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue. 1) L’ è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) “spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari” come specificata nell’allegato Ib: la parte di spesa per consumi finali sostenuta dalle famiglie a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza, in operazioni monetarie, sul territorio economico dello Stato membro, per beni e servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni o desideri individuali e in uno o entrambi i periodi raffrontati; 2) “offerta di prodotti”: uno specifico bene o servizio offerto per l’acquisto a un determinato prezzo, in un dato punto vendita o da uno specifico fornitore, a determinate condizioni di vendita, che definisce pertanto un’entità unica in un qualunque momento; 3) “copertura” dell’IPCA, ossia l’“universo statistico di riferimento” che l’IPCA deve rappresentare: l’insieme di tutte le operazioni che rientrano nell’ambito della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari; 4) “segmento di consumo secondo la funzione” o “segmento di consumo”: una serie di operazioni relative alle offerte di prodotti suscettibili, per effetto di proprietà comuni, di soddisfare una funzione comune, nel senso che: — sono commercializzati per essere prevalentemente utilizzati in situazioni simili, — possono essere in gran parte descritti utilizzando specifiche comuni, e — possono essere considerati equivalenti dai consumatori; 5) “beni e servizi recentemente significativi”: i beni e i servizi le cui variazioni di prezzo non sono esplicitamente incluse nell’IPCA di uno Stato membro e in merito ai quali le spese stimate dei consumatori rappresentano almeno l’1 per mille delle spese contemplate dall’IPCA in questione; 6) “campionamento”: qualsiasi procedura nella compilazione dell’IPCA in cui un sottoinsieme dell’universo delle offerte di prodotti è selezionato per stimare la variazione di prezzo per i segmenti di consumo coperti dall’IPCA; 7) “campione mirato”: la serie di offerte di prodotti all’interno dei segmenti di consumo per le quali lo Stato membro intende procedere all’osservazione dei prezzi al fine di ottenere una rappresentazione affidabile e comparabile dell’universo di riferimento dell’IPCA; 8) “ponderazioni” utilizzate nelle aggregazioni dell’IPCA: le appropriate stime delle spese relative per ogni suddivisione dell’universo di riferimento, conformemente al regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (*1); 9) “prezzo osservato”: il prezzo effettivamente confermato dagli Stati membri; 10) “offerta di prodotti sostitutiva”: un’offerta di prodotti con un prezzo osservato che sostituisce un’offerta di prodotti nel campione mirato; 11) “prezzo di sostituzione”: il prezzo osservato di un’offerta di prodotti sostitutiva; 12) “prezzo stimato”: un prezzo che sostituisce il prezzo osservato e che è stato ottenuto tramite una procedura di stima appropriata; un prezzo osservato in precedenza non può essere considerato un prezzo stimato, a meno che non sia dimostrato che esso costituisce una stima adeguata; 13) “gruppo di prodotti elementare”: un insieme di offerte di prodotti campionate al fine di rappresentare uno o più segmenti di consumo nell’IPCA; 14) “aggregato elementare”: un gruppo di prodotti elementare stratificato, ad esempio per regione, città o tipologia di punto vendita, che si riferisce pertanto al livello al quale i prezzi osservati entrano nell’IPCA; se i gruppi di prodotti elementari non sono stratificati, il significato delle espressioni “gruppo di prodotti elementare” e “aggregato elementare” coincide; 15) “indice di aggregato elementare”: un indice di prezzo di un aggregato elementare; 16) “cambiamento di qualità”: il fatto che, a giudizio dello Stato membro, una sostituzione abbia determinato una notevole differenza del grado in cui l’offerta di prodotti sostitutiva soddisfa la funzione di consumo del segmento di consumo cui appartiene; 17) “adeguamento della qualità”: la procedura che consente di tener conto di un cambiamento di qualità rilevato, aumentando o diminuendo il prezzo osservato corrente o di riferimento mediante un coefficiente o un importo equivalente al valore di tale cambiamento di qualità. (*1)   GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24.» " 2) È inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Principi 1.   L’IPCA è una statistica basata su un campione che rappresenta la variazione dei prezzi, in media con riguardo all’universo di riferimento, tra il mese civile dell’indice considerato e il periodo al quale è raffrontato. 2.   Dalla suddivisione esaustiva dell’insieme di tutte le operazioni dell’universo statistico si ottengono sottoinsiemi, corrispondenti alle offerte di prodotti cui le operazioni si riferiscono. Essi sono classificati conformemente alle categorie e alle sottocategorie a quattro cifre di cui all’allegato Ia, ricavate dalla classificazione internazionale COICOP e note come COICOP/IPCA (classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adattati alle esigenze degli IPCA). 3.   L’IPCA è compilato utilizzando una formula compatibile con la formula di tipo Laspeyres. 4.   I segmenti di consumo costituiscono gli oggetti fissi nel paniere da utilizzare per l’IPCA. 5.   I prezzi utilizzati nell’IPCA sono prezzi d’acquisto, ossia i prezzi pagati dalle famiglie per acquistare beni e servizi individuali in operazioni monetarie. 6.   Qualora i consumatori abbiano potuto disporre a titolo gratuito di beni e servizi, per i quali successivamente sia loro richiesto il pagamento di un prezzo effettivo, la variazione dal prezzo zero al prezzo effettivo, e viceversa, deve essere presa in considerazione nel calcolo dell’IPCA. 7.   L’IPCA misura variazioni di prezzo pure, non influenzate da cambiamenti di qualità. Esso: a) riflette la variazione di prezzo sulla base della diversa spesa necessaria per mantenere le abitudini di consumo delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori nel periodo di base o di riferimento; e b) è costruito apportando appropriate rettifiche per tener conto di cambiamenti di qualità osservati. Gli adeguamenti della qualità assicurano l’affidabilità e in particolare la rappresentatività dell’IPCA quale indicatore di variazioni di prezzo pure. 8.   Riguardo al cambiamento di qualità, il giudizio è basato su prove dell’esistenza di differenze tra la specificazione di un’offerta di prodotti sostitutiva e l’offerta di prodotti che questa ha sostituito nel campione, ossia di differenze tra le caratteristiche significative delle offerte di prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo, quali marca, materiale o tipo, pertinenti per la funzione di consumo in questione. Un cambiamento di qualità non si verifica se si procede a un’ampia revisione del campione IPCA con cadenza annuale o con minore frequenza. La sua inclusione va eseguita creando gli opportuni concatenamenti. Le revisioni del campione dell’IPCA non eliminano la necessità di introdurre offerte di prodotti senza ritardi tra due revisioni. 9.   Un gruppo di prodotti elementare o un aggregato elementare sono rappresentati in funzione della ponderazione di spesa ad essi associata. È possibile utilizzare altre ponderazioni all’interno degli aggregati elementari a condizione che sia assicurata la rappresentatività dell’indice. 10.   L’“affidabilità” è valutata in funzione della “precisione”, termine che si riferisce al livello degli errori di campionamento, e della “rappresentatività”, che si riferisce all’assenza di errori sistematici.» 3) Nell’articolo 4, secondo comma, i termini «dell’, lettera b)» sono sostituiti dai termini «dell’, punto 5». 4) L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Norme minime in materia di sostituzione e di adeguamento della qualità 1.   I metodi di adeguamento della qualità sono classificati come segue: a) metodi A: i metodi giudicati suscettibili di fornire i risultati più affidabili in termini di precisione e di errori sistematici; b) metodi B: i metodi che potrebbero fornire risultati meno precisi o meno rappresentativi dei metodi A, ma che sono considerati comunque accettabili; i metodi B sono utilizzati allorquando non si applicano i metodi A; e c) metodi C: tutti gli altri metodi, che non vanno pertanto utilizzati. 2.   La Commissione (Eurostat), previa consultazione del CPS, elabora e definisce caso per caso norme in materia di classificazione dei metodi di adeguamento della qualità, tenendo in debito conto gli aspetti del rapporto costo/efficacia e del contesto in cui devono essere applicate. La classificazione dei metodi di adeguamento della qualità non esclude l’adozione di misure di applicazione in materia conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95. 3.   I metodi A e B sono considerati metodi di adeguamento della qualità appropriati. Gli IPCA per i quali sono apportati adeguamenti della qualità appropriati sono ritenuti comparabili. A parità di condizioni, ai metodi A sarà data la preferenza rispetto ai metodi B. 4.   In mancanza di stime nazionali appropriate, gli Stati membri utilizzano stime basate su informazioni fornite dalla Commissione (Eurostat), se queste sono disponibili e pertinenti. 5.   Un cambiamento di qualità non è stimato in nessun caso come la totalità della differenza di prezzo tra le due offerte di prodotti, salvo che ciò non possa essere giustificato come una stima appropriata. 6.   Se non sono disponibili stime appropriate, le variazioni di prezzo sono stimate come la differenza tra il prezzo di sostituzione e quello dell’offerta di prodotti sostituita. 7.   Le offerte di prodotti sostitutive: a) sono “essenzialmente equivalenti”, se non si osserva alcun cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione, o “equivalenti mediante adeguamento della qualità”, se è necessario un adeguamento della qualità per un determinato cambiamento di qualità tra l’offerta di prodotti sostitutiva e quella da essa sostituita nel campione; b) sono selezionate dagli stessi segmenti di consumo di quelle sostituite, in modo tale da mantenere rappresentati i segmenti di consumo; c) non sono selezionate in base ad affinità di prezzo. Ciò vale in particolare per le sostituzioni da eseguire dopo che beni e servizi sono stati offerti a prezzi ridotti.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1334:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo