Definizione data dalla norma indicata.
il numero unico di identificazione assegnato al peschereccio nella flotta peschereccia dell’Unione a prescindere dal numero assegnatogli nella flotta peschereccia nazionale e di cui all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (22).
Fonte: reg-2024-09-18-2594 — art. 3 →