Definizione data dalla norma indicata.
a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva
Fonte: reg-2008-08-06-800 — art. 17 →