Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
Le associazioni contraenti precisano che i lavoratori addetti alla custodia (vigilanza e controllo dell'entrata e dell'uscita del personale o delle merci) per la diversità dei compiti e delle responsabilità in relazione alla complessità degli stabilimenti, non si prestano ad una classifica uniforme per tutti gli stabilimenti, grandi, medi e piccoli dell'industria conserviera. Stabiliscono pertanto la attribuzione della qualifica
Fonte: dpr-1960-07-28-1107 — art. cda-1-7 →Le associazioni contraenti precisano che i lavoratori addetti alla custodia (vigilanza e controllo dell'entrata e dell'uscita del personale o delle merci) per la diversità dei compiti e delle responsabilità in relazione alla complessità degli stabilimenti, non si prestano ad una classifica uniforme per tutti gli stabilimenti, grandi, medi e piccoli dell'industria conserviera. Stabiliscono pertanto la attribuzione della qualifica: a) di equiparati di 2ª categoria ai capi guardiani o capi custodi di grandi stabilimenti
Fonte: dpr-1960-07-28-1077 — art. cli-1-6 →