CCNL lavoratori industria ittica conserviera Allegato 3 Accordo›Parte IV
Art. 1
In vigore dal 26 ott 1960
ALLEGATO 3
ACCORDO DEL 19 LUGLIO 1947 RELATIVO ALLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, DELLA FABBRICAZIONE DEGLI ESTRATTI E DEI DADI PER BRODO DI ORIGINE VEGETALE E DELLA CONSERVAZIONE DEL PESCE, NEL TERRITORIO NAZIONALE
In Roma, addì 19 luglio 1947
tra
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, GRUPPO MARMELLATE, CONSERVE VEGETALI, ESTRATTI E DADI VEGETALI, rappresentata dal Direttore dottor Francesco Massa, assistito dal dott. Giulio Fragiacomo, rag. Antonio Carretta, dott. Mario Lulani:
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI CONSERVE ALIMENTARi VEGETALI, rappresentata dal Direttore dottor Domenico Gattinara, assistito dal rag. Giuseppe Vacca. dott. Bertoldi, avv. Lo Russo, avv. Carmine Cuomo; L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMATORI ED INDUSTRIALI DELLA PESCA (Gruppo Conservieri Ittici), rappresentata dal Direttore dott.
Alberto Fidato, assistito dal dott. Giulio Fragiacomo; con l'assistenza della GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona
del dott. Filippo Bazzanti
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai signori Giovanni Tabili, dottor Pasquale Giorgio, Eugenio Santerini, Albino Baldo, geom. Vittorio Motuano dott.
Bernardo D'Arezzo, Carlo Bocchi, Epaminonda Contavalle, Gennaro Tortora, Carmine Salcano, Settimo Melani, Giovanni Gambino, Gaetano Castellano;
si conviene quanto segue
.
Le qualifiche professionali degli operai dell'Industria delle Conserve Alimentari Vegetali, della fabbricazione degli estratti e dei dadi per bordo di origine vegetale e della conservazione del pesce, nel territorio nazionale, sono le seguenti:
QUALIFICHE:
A) UOMINI.
1) Operai Specializzati: Sono specializzati coloro i quali compiono lavori la cui corretta e responsabile esecuzione richiede specifica e non comune capacità tecnica.
2) Operai qualificati: Sono qualificati coloro i quali compiono lavori la cui esecuzione richieda specifica e normale capacità;
3) Manovali specializzati: Sono manovali specializzati coloro i quali, pur non avendo specifiche capacità tecniche, sono assegnati a particolari servizi che richiedono attitudini e conoscenze tali da poter svolgere capace opera di collaborazione professionale con gli operai di classifica superiore.
Sono inoltre considerati manovali specializzati gli addetti ai lavori pesanti, per i quali si richiedono corrispondenti attitudini, ed i carrettieri.
4) Manovali comuni: Tutti gli altri manovali sono considerati comuni.
5) Passaggio di categoria: L'operaio il quale abbia raggiunto un grado di perfezionamento professionale che lo renda idoneo al passaggio alla categoria superiore, può essere a sua domanda sottoposto ad un esperimento dal cui esito favorevole gli deriverà il passaggio.
Questo si realizzerà mano a mano che se ne presenta la possibilità per le esigenze dell'Azienda e dovrà essere preceduto da un periodo di effettivo esercizio che non potrà superare una settimana di lavoro per il gruppo lavorazione e quattro settimane lavoro per il gruppo ausiliario.
6) Apprendista: L'apprendista il quale al termine del periodo di apprendistato non abbia compiuto con esito favorevole la prova d'arte per il passaggio ad operaio qualificato, rimarrà, a sua domanda, in servizio, quale manovale specializzato.
7) A titolo di esemplificazione si precisa che sono considerati specializzati gli operai di prima categoria come segue:
1) Meccanico: tornitore, aggiustatore, forgiatore, formatore, o conduttore di macchine similari, tubista, calderaio, saldatore autogeno o elettrico, stagnino lattoniere, meccanico di macchine (per scatolificio, di litografia, di frigorifero, di turbine per dadi e di aggraffatrici), autista meccanico.
2) Falegname: L'operaio che costruisce e ricostruisce mobilio, infissi, modellista, ecc.
3) Bottaio: L'operaio con provetta capacità lavorativa che costruisce o ricostruisce botti.
4) Muratore: L'operaio di provetta capacità lavorativa che sappia condurre a termine in modo autonomo qualsiasi lavoro di muratura.
5) Fuochista: Il conduttore patentato di caldaie a vapore.
6) Elettricista: Montatore, riparatore di motori, impiantatore di linee interne ed esterne.
7) Imballatore: L'operaio che confeziona imballaggi speciali di spedizioni complesse con diretta responsabilità.
8) Autoclavista: L'operaio che risponde del funzionamento relativo ad un numero di autoclavi da 4 (quattro) a 5 (cinque) è considerato operaio specializzato.
Quando il numero delle autoclavi del cui funzionamento l'operaio risponde è di 6 (sei) fino a 9 (nove) unità, l'operaio è considerato appartenente alla seconda categoria speciale (già equiparati) a tutti gli effetti, dalle dieci unità ed oltre l'operaio è considerato appartenente alla prima categoria speciale (già chiamati equiparati) a tutti gli effetti.
9) Bullista: L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione relativi ad un numero di bulle e/o concentratori di una o due unità è considerato operaio specializzato.
L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione relativi ad un numero di bulle e/o concentratori corrispondenti a tre unità è considerato appartenente alla seconda categoria speciale (già chiamati equiparati) a tutti gli effetti; dalle 4 unità ed oltre l'operaio è considerato appartenente alla prima categoria speciale (già chiamati equiparati) a tutti gli effetti.
10) Cuciniere: L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione del complesso delle bacinelle è considerato specializzato, salvo restando le posizioni, di fatto di migliore favore già esistenti presso le singole aziende.
11) Stagnini addetti alla lavorazione: L'operaio, stagnino a mano, è considerato operaio specializzato purchè risponda ai requisiti di cui all' (voce specializzati).
12) Macchinisti di macchine a legno detti anche operai di segheria o segantini: L'operaio dotato di particolari capacità che gli consentono di lavorare indifferentemente presso tutte le macchine relative alla lavorazione del legno (e più precisamente seghe, inchiodatrici, foratrici, toupy, piallatrici, ecc.) e che effettivamente esplichi la sua attività per diversi tipi di macchine, almeno due, esistenti nel complesso aziendale, è considerato specializzato.
Ferme rimangono le condizioni di miglior favore già esistenti presso le singole aziende.
13) Lavoratori addetti alla custodia: Le associazioni contraenti precisano che i lavoratori addetti alla custodia (vigilanza e controllo dell'entrata e dell'uscita del personale o delle merci) per la diversità dei compiti e delle responsabilità in relazione alla complessità degli stabilimenti, non si prestano ad una classifica uniforme per tutti gli stabilimenti, grandi, medi e piccoli dell'industria conserviera. Stabiliscono pertanto la attribuzione della qualifica:
a) di equiparati di 2ª categoria ai capi guardiani o capi custodi di grandi stabilimenti; ai subalterni o sostituti il trattamento economico dell'operaio specializzato, se hanno compiti di verifica; negli altri casi infine il trattamento economico dell'operaio qualificato.
b) di equiparato di seconda categoria ai capi guardiani o capi custodi dei medi stabilimenti; il trattamento della categoria di qualificato ai subalterni o sostituiti.
c) di salariato con il trattamento di operaio qualificato ai custodi di piccoli stabilimenti; il trattamento della; categoria inferiore agli eventuali sostituti.
Ferme rimangono le condizioni di miglior favore in atto nei singoli stabilimenti.
14) Uscieri e fattorini: Valgono le stesse norne determinate per i lavoratori addetti alla custodia.
Peraltro i giovani fattorini non potranno avere il trattamento di operaio qualificato prima del compimento dei 20 anni.
15) Pesatore: Valgono le stesse norme determinate per il lavoratore addetto alla custodia.
16) Operai qualificati: A titolo riassuntivo si precisa che sono considerati operai qualificati tutti gli addetti alle macchine e gli appartenenti alle categorie indicate nella esemplificazione per gli specializzati, quando hanno le capacità lavorative richieste alla voce: qualificati.
Sono inoltre considerati operai qualificati i "cassai".
B) DONNE:
1) Donne specializzate: Sono considerate appartenenti alla prima categoria (specializzate) le donne preposte alle seguenti mansioni o ad altre equivalenti:
1) Formatrici alla testata delle linee automatiche.
2) preposte alle presse automatiche o semiautomatiche di scatolificio.
3) preposte alle cesoie automatiche.
4) confezionatrici artistiche.
5) stagnine a mano.
6) mettifoglio di litografia.
2) Pelatrici: Avendo riguardo al particolare lavoro disagiato pelatrici viene riconosciuto il trattamento salariale stabilito per la prima categoria.
3) Donne qualificate: Sono considerate appartenenti alla seconda categoria (qualificate) le donne preposte alle seguenti mansioni o ad altre equivalenti:
1) Bordatrici.
2) Preposte alla cesoia a pedale.
3) Preposte alle aggraffatrici a vuoto o a pieno.
4) Preposte alle incartatrici automatiche per dadi e pressiste.
5) Cassaie.
6) Addette alle bacinelle.
7) Mettigomme.
8) Formatrici semiautomatiche.
9) Sbocciolatrici di pesche (a coltello e cucchiaino) e di ciliege o di amarene (a cucchiaino) tutte le altre sono manovali comuni (terza categoria).
10) Etichettatrici a mano e/o a macchina (quando hanno compiuto il 18° anno di eta).
4) Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta s'intenderà soddisfatta con applicazione di una eguale tariffa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-1-6