Definizione data dalla norma indicata.
la separazione per un determinato periodo degli equidi dagli altri animali per prevenire la trasmissione per contatto diretto o indiretto di determinati agenti patogeni, mentre gli equidi sono sottoposti a osservazione e, se del caso, esami e cure sotto il controllo dell'autorità veterinaria
Fonte: reg-2018-04-12-659 — art. 2 →