Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) comprende, ma non esclusivamente, il pesce: i) impigliato o schiacciato nella rete a circuizione
Fonte: reg-2022-10-19-2056 — art. 3 →pesce impigliato o schiacciato nella rete a cianciolo o danneggiato per predazione, oppure morto e deteriorato nella rete a seguito di un guasto dell’attrezzo che ha impedito il normale recupero della rete e delle catture e gli sforzi per liberare il pesce vivo senza includere il pesce ritenuto indesiderato in termini di dimensioni, commerciabilità o composizione della specie ovvero il pesce deteriorato o contaminato a seguito di un atto o di un’omissione dell’equipaggio del peschereccio dell’Unione
Fonte: reg-2022-11-23-2343 — art. 3 →