Definizione data dalla norma indicata.
una imposta integrativa attuata nel diritto interno di una giurisdizione, a condizione che tale giurisdizione non attribuisca benefici connessi a tali regole e che: a) preveda la determinazione degli utili in eccesso delle entità costitutive localizzate in tale giurisdizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quanto riguarda le giurisdizioni di paesi terzi, alle norme tipo dell'OCSE e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali utili in eccesso per la giurisdizione e le entità costitutive conformemente alle disposizioni della presente direttiva o, per quan
Fonte: dir-2022-12-15-2523 — art. 3 →