entità di servizi pensionistici

Definizione data dalla norma indicata.

un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al punto 33), lettera a), o per svolgere attività aventi carattere accessorio rispetto alle attività regolamentate di cui al punto 33), lettera a), a condizione che l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività regolamentate

Fonte: dir-2022-12-15-2523art. 3
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