Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2017-06-14-1131 — art. 2 →gli enti creditizi definiti nell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (*1). Ai fini del presente regolamento non sono considerati enti creditizi gli enti elencati nell’articolo 2, paragrafo 3 di tale direttiva ad eccezione degli uffici dei conti correnti postali. (*1) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).» " 2) È inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis P
Fonte: reg-2005-12-23-2169 — art. 1 →