Art. 1

In vigore dal 23 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue: 1) L’ è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente regolamento, s’intende per: a) “Stati membri partecipanti”: gli Stati membri elencati nella tabella in allegato; b) “strumenti giuridici”: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica; c) “tasso di conversione”: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell’articolo 123, paragrafo 4, prima frase oppure del medesimo articolo 123, paragrafo 5 del trattato; d) “data di adozione dell’euro”: la data alla quale il rispettivo Stato membro entra nella terza fase a norma dell’articolo 121, paragrafo 3 del trattato o, se del caso, la data alla quale l’abrogazione della deroga per il rispettivo Stato membro entra in vigore ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato; e) “data di sostituzione del denaro liquido”: la data alla quale le banconote e le monete metalliche in euro entrano in corso legale in un determinato Stato membro partecipante; f) “unità euro”: l’unità monetaria di cui all’, seconda frase; g) “unità monetaria nazionale”: l’unità della moneta nazionale di uno Stato membro partecipante, quale è il giorno precedente alla data alla quale tale Stato membro adotta l’euro; h) “periodo di transizione”: il lasso di tempo, di tre anni al massimo, avente inizio all’ora zero della data di adozione dell’euro e avente fine all’ora zero della data di sostituzione del denaro liquido; i) “periodo di abbandono graduale”: il lasso di tempo di un anno al massimo avente inizio alla data di adozione dell’euro, che può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido; j) “ridenominare”: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere, da un’unità monetaria nazionale all’unità euro; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale. k) “enti creditizi”: gli enti creditizi definiti nell’, paragrafo 1 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (*1). Ai fini del presente regolamento non sono considerati enti creditizi gli enti elencati nell’, paragrafo 3 di tale direttiva ad eccezione degli uffici dei conti correnti postali. (*1)   GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).» " 2) È inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.» 3) L’ è sostituito dal seguente: « Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.» 4) L’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 bis Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.» 5) È inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Quanto segue si applica agli Stati membri che beneficiano di un periodo di abbandono graduale. Negli strumenti giuridici posti in essere durante il periodo di abbandono graduale e applicabili in tali Stati membri si può continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. Tali riferimenti sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Fatto salvo l’articolo 15 gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97. Lo Stato membro in questione limita la possibilità di cui al comma precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori. Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo di cui trattasi.» 6) Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 10 Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti. Fatto salvo l’articolo 15, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Articolo 11 Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del trattato. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.» 7) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido. Articolo 14 Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.» 8) L’articolo 15 è modificato come segue: a) Ai paragrafi 1 e 2, l’indicazione «dopo la fine del periodo transitorio» è sostituita dall’indicazione «con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Durante il periodo di cui al paragrafo 1, negli Stati membri partecipanti che adottano l’euro dopo il 1o gennaio 2002 gli enti creditizi cambiano le banconote e le monete metalliche dei loro clienti denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro in banconote e in monete metalliche in euro senza oneri sino al massimale eventualmente stabilito dalla legge nazionale. Gli enti creditizi possono chiedere di essere ufficialmente avvertiti nel caso che l’importo da cambiare sia superiore al massimale stabilito dalla legge nazionale o, in assenza di tali disposizioni, da loro stessi e corrispondente a un determinato importo per ogni nucleo familiare. Gli enti creditizi di cui al primo comma cambiano gratuitamente le banconote e le monete metalliche denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro presentate loro da persone diverse dai loro clienti, sino al massimale stabilito dalla legge nazionale, o in assenza di disposizioni in tal senso, da loro stessi. La legge nazionale può limitare l’obbligo di cui ai due precedenti commi a determinati tipi di enti creditizi. La legge nazionale può altresì estendere tale obbligo ad altre persone.» 9) Il testo figurante in allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.
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