Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
elemento di batteria come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1542
Fonte: dec-2026-1283 — art. 2 →l’unità funzionale di base di una batteria, composta da elettrodi, elettrolita, contenitore, morsetti e, se del caso, separatori, contenente i materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica
Fonte: reg-2023-07-12-1542 — art. 3 →