Art. 2

Definizioni

Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «batteria»: batteria come definita all', paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); b) «elemento di batteria»: elemento di batteria come definito all', paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1542; c) «batteria per veicoli elettrici»: batteria per veicoli elettrici come definita all', paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542; d) «fase di espansione»: periodo transitorio di un sito di produzione di elementi di batteria per veicoli elettrici o di loro parti, che comincia all'inizio della fase di produzione in preserie del campione C e finisce quando viene raggiunta la piena operatività commerciale. La piena operatività commerciale è la fase in cui l'impianto di produzione delle batterie raggiunge una produzione continuativa pari ad almeno il 95 % della capacità produttiva nominale annuale; e) «fase del campione C»: momento in cui la progettazione dell'elemento di batteria è sostanzialmente completata e convalidata attraverso prototipi prodotti utilizzando processi e apparecchiature rappresentativi a livello industriale, che li rendono pronti ai fini della fase di convalida da parte dei clienti.
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