Definizione data dalla norma indicata.
a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario («huissier de justice»)
Fonte: reg-2016-07-06-1191 — art. 3 →