Definizione data dalla norma indicata.
si procede agli adeguamenti quando l'ammontare di una differenza di prezzo è dovuto, in tutto o in parte, a uno dei seguenti fattori: i) sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità, liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo, di solito non inferiore a sei mesi, ed in proporzioni notevoli, di solito non inferiori al 20 % del totale delle vendite del prodotto in questione, effettuate sul mercato interno o, se del caso, sul mercato di un paese terzo
Fonte: reg-1986-03-14-812 — art. 2 →