Definizione data dalla norma indicata.
si procede ad un adeguamento se un prodotto esportato nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo, è esente da oneri all'importazione, che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso fisicamente incorporati, se il prodotto in questione è destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione, oppure se tali oneri vengono rimborsati. E. RIPARTIZIONE DEI COSTI 11. In linea di massima, tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili, normalmente ripartiti, se necessario, in modo proporzionale alla cifra d'affari per ciascun prodotto e ciascun mercato i
Fonte: reg-1986-03-14-812 — art. 2 →