Definizione data dalla norma indicata.
una decisione della BCE che proroga a) il termine per adempiere agli obblighi o ai requisiti imposti dalla BCE in una decisione di vigilanza e b) il termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione stabilito in una decisione sulle partecipazioni qualificate, così come tali decisioni sono definite all’articolo 1, punto 3), della decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea (BCE/2019/23) (9)
Fonte: dec-2021-08-03-1442 — art. 1 →