Definizione data dalla norma indicata.
L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione del complesso delle bacinelle è considerato specializzato, salvo restando le posizioni, di fatto di migliore favore già esistenti presso le singole aziende. 11) Stagnini addetti alla lavorazione: L'operaio, stagnino a mano, è considerato operaio specializzato purchè risponda ai requisiti di cui all'art. 1 (voce specializzati). 12) Macchinisti di macchine a legno detti anche operai di segheria o segantini: L'operaio dotato di particolari capacità che gli consentono di lavorare indifferentemente presso tutte le macchine relative alla
Fonte: dpr-1960-07-28-1077 — art. cli-1-6 →