controllo del fabbricante

Definizione data dalla norma indicata.

a) il fabbricante di un prodotto esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente: i) l’integrazione, l’interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software

Fonte: dir-2024-10-23-2853art. 4
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