Definizione data dalla norma indicata.
a) il fabbricante di un prodotto esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente: i) l’integrazione, l’interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software
Fonte: dir-2024-10-23-2853 — art. 4 →