conti separati

Definizione data dalla norma indicata.

ai fini della tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, conti presso soggetti in cui il denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento è depositato conformemente all’articolo 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (23) e in relazione ai quali il diritto nazionale applicabile prevede che, in caso di insolvenza o di avvio della risoluzione o dell’amministrazione dell’impresa di investimento, il denaro dei clienti non possa essere utilizzato per soddisfare crediti connessi all’impresa di investimento diversi dai crediti vantati dal cliente

Fonte: reg-2019-11-27-2033art. 4
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