Definizione data dalla norma indicata.
— combustibili da biomassa, compresi i biogas, e biocarburanti quali definiti, rispettivamente, all’articolo 2, punti 27), 28) e 33), della direttiva (UE) 2018/2001, — combustibili sintetici e paraffinici, compresa l’ammoniaca, prodotti da energia rinnovabile
Fonte: reg-2023-09-13-1804 — art. 2 →