Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 set 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) "accessibilità dei dati": la possibilità di chiedere e ottenere dati in qualsiasi momento in formato leggibile tramite un dispositivo informatico; 2) "prezzo ad hoc": il prezzo praticato da un gestore di un punto di ricarica o di rifornimento a un utente finale per la ricarica o il rifornimento ad hoc; 3) "lungo la rete stradale TEN-T": a) per le stazioni di ricarica elettrica: ubicate sulla rete stradale TEN-T o entro una distanza stradale di 3 km dall’uscita più vicina di una strada TEN-T; e b) per le stazioni di rifornimento di idrogeno: ubicate sulla rete stradale TEN-T o entro una distanza stradale di 10 km dall’uscita più vicina di una strada TEN-T; 4) "combustibili alternativi": combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nell’energia utilizzata per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, ivi compresi: a) "combustibili alternativi per veicoli, treni, navi o aeromobili a zero emissioni": — energia elettrica, — idrogeno, — ammoniaca; b) "combustibili rinnovabili": — combustibili da biomassa, compresi i biogas, e biocarburanti quali definiti, rispettivamente, all’, punti 27), 28) e 33), della direttiva (UE) 2018/2001, — combustibili sintetici e paraffinici, compresa l’ammoniaca, prodotti da energia rinnovabile; c) "combustibili alternativi non rinnovabili e combustibili fossili di transizione": — gas naturale in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL), — gas di petrolio liquefatto (GPL), — combustibili sintetici e paraffinici prodotti da energia non rinnovabile; 5) "postazione con pontile": una postazione in un’area designata del piazzale dell’aeroporto dotata di un pontile di imbarco; 6) "postazione remota": una postazione in un’area designata del piazzale dell’aeroporto non dotata di un pontile d’imbarco; 7) "aeroporto della rete centrale TEN-T o aeroporto della rete globale TEN-T": un aeroporto quale presente nell’elenco e classificato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013; 8) "autenticazione automatica": l’autenticazione di un veicolo presso un punto di ricarica mediante il connettore di ricarica o la telematica; 9) "disponibilità dei dati": l’esistenza di dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo informatico; 10) "veicolo elettrico a batteria": un veicolo elettrico alimentato esclusivamente dal motore elettrico, senza fonte secondaria di propulsione; 11) "ricarica bidirezionale": un’operazione di ricarica intelligente nel cui ambito la direzione del flusso di energia elettrica può essere invertita, facendo sì che l’energia elettrica fluisca dalla batteria al punto di ricarica al quale è collegata; 12) "connettore": l’interfaccia fisica tra il punto di ricarica o di rifornimento e il veicolo attraverso la quale avviene lo scambio di combustibile o di energia elettrica; 13) "trasporto aereo commerciale": il trasporto aereo commerciale quale definito all’, punto 24), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); 14) "nave portacontainer": una nave adibita esclusivamente al trasporto di container nelle stive e sul ponte; 15) "pagamento sulla base di un contratto": un pagamento per un servizio di ricarica o di rifornimento da parte dell’utente finale a un fornitore di servizi di mobilità sulla base di un contratto concluso tra tale utente finale e tale fornitore di servizi di mobilità; 16) "utente dei dati": un’autorità pubblica, un’autorità stradale, un operatore stradale, un gestore di punti di ricarica e di rifornimento, un’organizzazione di ricerca o non governativa, un fornitore di servizi di mobilità, una piattaforma di e-roaming, un fornitore di mappe digitali o qualsiasi altro soggetto interessato a utilizzare i dati per fornire informazioni, creare servizi o svolgere ricerche o analisi in relazione a un’infrastruttura per i combustibili alternativi; 17) "punto di ricarica connesso digitalmente": un punto di ricarica che può inviare e ricevere informazioni in tempo reale, comunicare in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico ed essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica; 18) "gestore del sistema di distribuzione": un gestore del sistema di distribuzione quale definito all’, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944; 19) "distributore": un distributore quale definito all’, punto 43), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (27); 20) "dati dinamici": dati che cambiano spesso o periodicamente; 21) "sistema stradale elettrico": un’installazione fisica lungo una strada che trasferisce energia elettrica a un veicolo elettrico mentre il veicolo è in movimento; 22) "veicolo elettrico": un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore comprendente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente; 23) "fornitura di energia elettrica agli aeromobili in stazionamento": la fornitura di energia elettrica agli aeromobili quando stazionano in una postazione con pontile o in una postazione remota, effettuata attraverso un’interfaccia fissa o mobile standardizzata; 24) "utente finale": una persona fisica o giuridica che acquista un combustibile alternativo per l’uso diretto in un veicolo; 25) "e-roaming": lo scambio di dati e pagamenti tra il gestore di un punto di ricarica o di rifornimento e un fornitore di servizi di mobilità dal quale un utente finale acquista un servizio di ricarica o di rifornimento; 26) "piattaforma di e-roaming": una piattaforma che collega fra loro gli operatori del mercato, in particolare i fornitori di servizi di mobilità e i gestori dei punti di ricarica o di rifornimento, per consentire la prestazione di servizi tra gli stessi, compreso l’e-roaming; 27) "norma europea": una norma europea quale definita all’, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 28) "aviazione generale": tutte le operazioni dell’aviazione civile diverse dai servizi aerei di linea e dalle operazioni di trasporto aereo non di linea a fronte di un corrispettivo o in locazione; 29) "stazza lorda" ("gross tonnage" – GT): la stazza lorda quale definita all’, lettera e), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (28); 30) "veicolo pesante": un veicolo a motore della categoria M2 quale descritto all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), un veicolo a motore della categoria M3 quale descritto all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), un veicolo a motore della categoria N2 quale descritto all’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o un veicolo a motore della categoria N3 quale descritto all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2018/858; 31) "punto di ricarica di potenza elevata": un punto di ricarica con una potenza di uscita superiore a 22 kW per il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico; 32) "unità veloce da passeggeri": un’unità veloce da passeggeri quale definita alla regola 1 del capitolo X della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), che trasporta più di 12 passeggeri; 33) "veicolo leggero": un veicolo a motore della categoria M1 quale descritto all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), o un veicolo a motore della categoria N1 quale descritto all’, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/858; 34) "metano liquefatto": GNL, biogas liquefatto o metano liquefatto sintetico, comprese le miscele di tali combustibili; 35) "costruttore": un costruttore quale definito all’, punto 40), del regolamento (UE) 2018/858; 36) "fornitore di servizi di mobilità": una persona giuridica che fornisce servizi a un utente finale a fronte di un corrispettivo, compresa la vendita di servizi di ricarica o di rifornimento; 37) "punto di ricarica di potenza standard": un punto di ricarica con una potenza di uscita pari o inferiore a 22 kW per il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico; 38) "punto di accesso nazionale": un’interfaccia digitale istituita da uno Stato membro che costituisce un punto di accesso unico ai dati; 39) "gestore di un punto di ricarica": il soggetto responsabile della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità; 40) "gestore di un punto di rifornimento": il soggetto responsabile della gestione e del funzionamento di un punto di rifornimento che fornisce un servizio di rifornimento a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità; 41) "nave da passeggeri": una nave che trasporta più di 12 passeggeri, comprese le navi da crociera, le unità veloci da passeggeri e le navi ro-ro da passeggeri; 42) "servizio di pagamento": un servizio di pagamento quale definito all’, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); 43) "veicolo ibrido plug-in": un veicolo elettrico dotato di un motore a combustione convenzionale combinato con un sistema di propulsione elettrica che può essere ricaricato da una fonte di energia elettrica esterna; 44) "potenza di uscita": la potenza massima teorica, espressa in kW, che un punto, una stazione o un gruppo di stazioni di ricarica o un’installazione per la fornitura di energia elettrica da terra può fornire a veicoli o navi collegati a tale punto, stazione o gruppo di stazioni di ricarica o a tale installazione; 45) "infrastruttura per i combustibili alternativi accessibile al pubblico": un’infrastruttura per i combustibili alternativi ubicata in un sito o in locali aperti al pubblico generale, indipendentemente dal fatto che si trovi in una proprietà pubblica o privata, che si applichino limitazioni o vigano condizioni per l’accesso al sito o al locale e indipendentemente dalle condizioni d’uso ad essa applicabili; 46) "codice di risposta rapida" (codice QR): la codifica e la visualizzazione dei dati conformemente alla norma ISO/IEC 18004:2015; 47) "ricarica ad hoc": un servizio di ricarica acquistato da un utente finale senza che questi debba registrarsi, concludere un contratto scritto o instaurare un rapporto commerciale con il gestore del punto ricarica che vada al di là del mero acquisto del servizio di ricarica; 48) "punto di ricarica": un’interfaccia fissa o mobile, collegata o meno alla rete, per il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico che, sebbene possa disporre di uno o più connettori per permettere l’uso di diversi tipi di connettori, è in grado di ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta; sono esclusi i dispositivi con una potenza di uscita pari o inferiore a 3,7 kW la cui funzione principale non sia quella della ricarica di veicoli elettrici; 49) "punto, stazione o gruppo di stazioni di ricarica per veicoli leggeri": un punto, una stazione o un gruppo di stazioni di ricarica adibiti alla ricarica di veicoli leggeri in base a una configurazione specifica di connettori/spine o alla configurazione del parcheggio adiacente al punto, alla stazione o al gruppo di stazioni, o a entrambi i fattori; 50) "punto, stazione o gruppo di stazioni di ricarica per veicoli pesanti": un punto, una stazione o un gruppo di stazioni di ricarica adibiti alla ricarica di veicoli pesanti in base a una configurazione specifica di connettori/spine o alla configurazione del parcheggio adiacente al punto, alla stazione o al gruppo di stazioni, o ad entrambi i fattori; 51) "gruppo di stazioni di ricarica": una o più stazioni di ricarica situate in un luogo specifico; 52) "stazione di ricarica": un’installazione fisica situata in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di ricarica; 53) "servizio di ricarica": la vendita o la fornitura di energia elettrica, comprensiva dei relativi servizi, attraverso un punto di ricarica accessibile al pubblico; 54) "sessione di ricarica": l’intero processo di ricarica di un veicolo che si svolge in un punto di ricarica accessibile al pubblico dal momento in cui il veicolo è collegato al momento in cui è scollegato; 55) "rifornimento ad hoc": un servizio di rifornimento acquistato da un utente finale senza che questi debba registrarsi, concludere un contratto scritto o instaurare un rapporto commerciale con il gestore del punto di rifornimento che vada al di là del mero acquisto del servizio di rifornimento; 56) "punto di rifornimento": un impianto di rifornimento per la fornitura di combustibili liquidi o gassosi, mediante un’installazione fissa o mobile, in grado di ricaricare un solo veicolo, un solo treno, una sola nave o un solo aeromobile alla volta; 57) "servizio di rifornimento": la vendita o la fornitura di combustibili liquidi o gassosi attraverso un punto di rifornimento accessibile al pubblico; 58) "sessione di rifornimento": l’intero processo di rifornimento di un veicolo che si svolge in un punto di rifornimento accessibile al pubblico, dal momento in cui il veicolo è collegato al momento in cui è scollegato; 59) "stazione di rifornimento": una singola installazione fisica situata in un luogo specifico, costituita da uno o più punti di rifornimento; 60) "autorità di regolazione": l’autorità di regolazione designata da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944; 61) "energia rinnovabile": energia da fonti rinnovabili quale definita all’, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001; 62) "nave ro-ro da passeggeri": una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta più di 12 passeggeri; 63) “area di parcheggio sicura e protetta": un’area di parcheggio accessibile ai conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri e che è stata certificata in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione (30); 64) "fornitura di energia elettrica da terra": la fornitura di alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate a una banchina adibite alla navigazione marittima o interna, effettuata attraverso un’interfaccia fissa o mobile standardizzata; 65) "ricarica intelligente": un’operazione di ricarica nella quale l’intensità dell’energia elettrica fornita alla batteria è regolata in tempo reale sulla base di informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica; 66) "dati statici": dati che non cambiano spesso o periodicamente; 67) "rete globale TEN-T": una rete globale ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1315/2013; 68) "rete centrale TEN-T": una rete centrale ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1315/2013; 69) "porto di navigazione interna della rete centrale TEN-T o porto di navigazione interna della rete globale TEN-T": un porto di navigazione interna della rete centrale TEN-T o della rete globale TEN-T quale riportato nell’elenco e classificato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013; 70) "porto marittimo della rete centrale TEN-T o porto marittimo della rete globale TEN-T": un porto marittimo della rete centrale TEN-T o della rete globale TEN-T quale riportato nell’elenco e classificato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013; 71) "gestore del sistema di trasmissione": un gestore del sistema di trasmissione quale definito all’, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944; 72) "nodo urbano": un nodo urbano quale definito all’, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013.
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