combustibili alternativi

Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti. Essi comprendono, tra l'altro: — elettricità, — idrogeno, — biocarburanti, quali definiti all'articolo 2, punto i), della direttiva 2009/28/CE, — combustibili sintetici e paraffinici, — gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL) e — gas di pet

Fonte: dir-2014-10-22-94art. 2

«combustibili alternativi» quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804

Fonte: reg-2024-06-13-1679art. 3

combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nell’energia utilizzata per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, ivi compresi: a) "combustibili alternativi per veicoli, treni, navi o aeromobili a zero emissioni": — energia elettrica, — idrogeno, — ammoniaca

Fonte: reg-2023-09-13-1804art. 2
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