Definizione data dalla norma indicata.
qualsiasi animale della specie Equus caballus registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE del Consiglio (35), identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato: i) dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra autorità competente del paese di origine dell'animale che gestisce il libro genealogico o il registro della razza dell'animale
Fonte: reg-2018-04-12-659 — art. 2 →