REGOLAMENTO·n. 1352·6 maggio 2021

Regolamento (UE) 2021/1352

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1352 DELLA COMMISSIONE - del 6 maggio 2021 - che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni volte a garantire che la metodologia per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti di qualità - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 6 maggio 2021 12 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta online

Indice

Art. 1Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia solida e affidabileArt. 1.tit_1Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia solida e affidabileArt. 2Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimentoArt. 2.tit_1Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento contenga norme chiare che individuano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell’indice di riferimentoArt. 3Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibiliArt. 3.tit_1Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibiliArt. 4Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia resiliente e assicuri che l’indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l’integritàArt. 4.tit_1Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia resiliente e assicuri che l’indice di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile, senza comprometterne l’integritàArt. 5Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia tracciabile e verificabileArt. 5.tit_1Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia tracciabile e verificabileArt. 6Entrata in vigore e applicazioneArt. 6.tit_1Entrata in vigore e applicazione
Vedi indice completo
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo