Art. 3
Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili
In vigore dal 6 mag 2021
Condizioni volte a garantire che la metodologia dell’indice di riferimento sia rigorosa, continuativa e convalidabile, inclusi, se del caso, i test a posteriori rispetto ai dati sulle operazioni disponibili
1. La metodologia dell’indice di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 contiene tutti i seguenti elementi:
a)
la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei valori storici dell’indice di riferimento prodotti dalla metodologia;
b)
dati affidabili, comprese dimensioni appropriate dei campioni di dati, se del caso.
2. Gli amministratori di indici di riferimento assicurano che i test a posteriori cui è soggetta la metodologia dell’indice di riferimento abbiano luogo ex post e si riferiscano a un adeguato orizzonte temporale.
I test a posteriori sono effettuati almeno in occasione di ogni riesame annuale della metodologia dell’indice di riferimento e a seguito di qualsiasi modifica sostanziale della metodologia. Per gli indici di riferimento basati su dati regolamentati, i test a posteriori sono effettuati alla prima fornitura dell’indice di riferimento. Per gli indici di riferimento critici è effettuato un test a posteriori mensile.
La metodologia dell’indice di riferimento include la valutazione dei risultati dei test a posteriori, compresi i processi per garantire che le anomalie sistemiche evidenziate dai test a posteriori siano individuate e affrontate adeguatamente.
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