REGIO DECRETO LEGISLATIVO·n. 561·31 maggio 1946
Norme sul sequestro del giornali e delle altre pubblicazioni.
Vigente dal 14 dicembre 2009 4 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
Art. 2In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei
Art. 3Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del R. decreto 15 luglio 1923
Art. 4Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello d
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- 10 aprile 2018· modifica
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2.