Art. 2

In vigore dal 25 mar 1971
In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti. Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 24/3/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"."

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;561#art-2

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