REGIO DECRETO·n. 1841·5 dicembre 1932
Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro.
Vigente dal 27 gennaio 1933 1 articoli 1 vigenze storicizzate
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