Art. 1

In vigore dal 11 feb 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura; Visto il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Vista la tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Alla tabella approvata con decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore di lavoro giornaliero o le 48 ore settimanali è aggiunta la seguente voce: Parte di provvedimento in formato grafico Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 328, foglio 79. - Ferzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-05;1841#art-1

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Art. 1 Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo