Art. 1
In vigore dal 11 feb 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alla tabella approvata con decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore di lavoro giornaliero o le 48 ore settimanali è aggiunta la seguente voce:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 79. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-05;1841#art-1