REGIO DECRETO·n. 3·6 gennaio 1927
Proroga del termine per la prestazione del giuramento degli avvocati e procuratori e modificazioni alle toghe e ai tocchi degli avvocati, dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi.
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Art. 2Agli articoli 104 e 105 del R. decreto 26 agosto 1926 anzidetto sono sostituiti i seguenti
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relativo all'art. 2, comma 1, terzo capoverso.