Art. 1
In vigore dal 25 gen 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453;
Visto il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747;
Visto il R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926 predetto, che l'esperienza ha dimostrato manifestamente insufficiente per l'adempimento prescritto dall'articolo stesso, e di apportare modificazioni alle toghe ed ai tocchi degli avvocati e dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine assegnato dall'art. 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, agli avvocati e procuratori per la prestazione del giuramento è prorogato di giorni 90.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-06;3#art-1