REGIO DECRETO·n. 1057·3 maggio 1923

Che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la validita' delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 1 articoli 2 vigenze storicizzate
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  1. 5 ottobre 2019· abrogazione

    ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

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